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Contratto Pubblico Impiego 2019: i buoni pasto come cambiano quest’anno?

Bellitto Simone • 26 Giugno 2019

contratto-pubblico-impiego-2019-buoni-pastoContratto Pubblico Impiego 2019: sui buoni pasto cosa è cambiato quest’anno? Scopriamolo assieme.


Contratto Pubblico Impiego 2019 e buoni pasto: il contratto 2019-2022 (ancora attualmente work in progress) potrebbe apportare significative novità per i dipendenti. Tuttavia, già col nuovo anno ci sono novità importanti per chi ne usufruisce.

I buoni pasto

Come risaputo, i buoni pasto sono una delle modalità con cui il datore di lavoro può riconoscere servizi di ristoro ai propri dipendenti in sostituzione della mensa aziendale. Scopriamo qui di seguito come funzionano (soprattutto nel comparto pubblico) e a chi spettano.

Il buono pasto costituisce un’agevolazione per il dipendente, essendo talvolta percepito da quest’ultimo come un servizio utile, ma anche come mezzo per salvaguardare il proprio potere d’acquisto. Inoltre per i ristoratori affiliati questi utenti rappresentano una clientela sicura e abituale.

Dal punto di vista tecnico possono presentarsi sotto forma di libretto cartaceo in forma di tagliandi o di una tessera con microchip. Dal 2012 iniziano a diffondersi i buoni pasto elettronici che si basano sulla dematerializzazione del titolo cartaceo. Vediamo più in dettaglio tutte queste voci.

Per un maggiore approfondimento sui buoni pasto dei pubblici dipendenti potete consultare questo articolo.

Buoni pasto: come funzionano?

I buoni pasti danno al lavoratore il diritto di ottenere, in esercizi convenzionati, la somministrazione di alimenti, bevande e prodotti alimentari pronti per il consumo, per un importo pari al valore del buono medesimo.

Enti e aziende che sono impossibilitate per vari motivi ad adibire un locale a mensa aziendale, consegnano così ogni mese i buoni pasto ai dipendenti, insieme alla busta paga, in qualità di benefit.

Come “servizio sostitutivo di mensa”, il buono pasto non prevede oneri fiscali o previdenziali né a carico del datore di lavoro né del lavoratore fino a una determinata soglia.

Inoltre il costo del servizio è deducibile e l’IVA è detraibile integralmente (DL 25 giugno 2008 n. 112, art. 83, comma 28 bis).

L’IVA applicata al buono pasto è del 4% per i lavoratori dipendenti da imprese, del 10% per le altre categorie di lavoratori quali collaboratori esterni, liberi professionisti, titolari di società e soci.

Questo regime fiscale rende il servizio di buoni pasto vantaggioso soprattutto per le aziende clienti, rispetto ad un’equivalente cifra netta versata in busta paga, ad esempio a titolo di indennità di mensa.

Buoni pasto: a chi spettano?

Secondo i dati forniti da Anseb, Associazione Nazionale Società Emettitrici Buoni Pasto, attualmente oltre due milioni di lavoratori utilizzano i buoni pasto nel corso della pausa pranzo in uno dei 120.000 esercizi commerciali convenzionati.

Di questi, 900mila sono dipendenti pubblici, 1,6 milioni i dipendenti privati.

Questi buoni pasto possono essere dati ad oggi a:

  • Lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario giornaliero non preveda una pausa per il pasto;
  • Chi ha instaurato con il committente un rapporto di collaborazione (esempio co.co.co.).

Il lavoratore, a favore del quale è stato emesso il buono, non può cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.

Nota bene

Non tutti i negozi, ristoranti, bar, supermercati o alimentari accettano i buoni pasto. Per sapere se li accettano si può chiedere direttamente in cassa, oppure telefonare prima di recarsi a fare la spesa. Di solito all’entrata del negozio c’è un adesivo proprio sulla porta di ingresso, con il marchio di buoni pasto accettati.

Quali dati devono essere indicati sul buono pasto?

I dati che devono essere indicati su ogni buono pasto sono i seguenti:

  • La regione sociale codice fiscale della società che emette i ticket
  • Il valore economico del buono pasto
  • La scadenza del buono pasto stesso
  • L’apposito spazio riservato alla data di utilizzo, firma del titolare e timbro del ristorante, bar, o supermercato presso cui viene utilizzato il ticket
  • La dicitura che il buono pasto non è cedibile a terzi, non cumulabile entro un certo limite, non convertibile in denaro e neanche commercializzabile.

Buoni pasto elettronici

Già a partire dal 2018, i buoni pasti sono diventati elettronici.

I buoni pasto elettronici non sono altro che la versione digitale del ticket restaurant cartacei che hanno sostituito per praticità e semplificazione la carta con il tesserino con banda magnetica, simile ad una carta di credito o bancomat, sulla quale accreditare l’importo dei ticket spettanti al dipendente.

Il nuovo formato elettronico dei buoni pasto è vantaggioso sia per le aziende, che non devono più stampare i ticket cartacei, sia per i dipendenti, che infatti ricevono 400 euro in più all’anno per la spesa alimentare.

Il grande cambiamento riguarda la soglia di esenzione dei buoni pasto che è passata da 5,29 euro a 7 euro. Praticamente i buoni pasti elettronici non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di sette euro.

Valore dei buoni pasto

Esistono buoni pasto di vario importo: di solito l’importo minimo è di 2 euro, mentre quello massimo è di 15 euro. È possibile spenderne fino a 8 alla volta, ma ente o azienda possono imporre altre limitazioni: per esempio che si possano spendere solo a pranzo e solo durante i giorni lavorativi (non festivi), ecc.

La normativa

La normativa sui buoni pasto è stata rivoluzionata dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017.

Questa normativa sui buoni pasto abolisce, come abbiamo visto alla voce “beneficiari” le limitazioni relative ai dipendenti part-time. Unificando di fatto la distribuzione dei buoni pasto a tutti e vuole quindi favorire anche i lavoratori che operano non a tempo pieno.

La recente normativa sui buoni pasto ha sancito la possibilità di utilizzare i ticket anche presso

  • agriturismi,
  • spacci aziendali,
  • take-away,
  • fast food,
  • pizzerie
  • e nei reparti gastronomia dei supermercati convenzionati.

Inoltre per rimanere più in linea con le richieste del mercato potranno essere spesi anche nei negozi biologici, ampliando la scelta per il lavoratore e offrendo l’opportunità di consumare alimenti “bio”.

Il decreto del Mise relativo ai buoni pasto destinati a dipendenti pubblici e privati sancisce anche la natura di documento del buono pasto: esso sta a rappresentare il diritto del suo titolare di beneficiare del servizio sostitutivo di mensa per la cifra prevista dal valore facciale del buono stesso mentre per l’esercente il ticket rappresenta la prova dell’emissione della prestazione nei confronti della società che emette i buoni.

Contratto Pubblico Impiego 2019 e buoni pasto: quali novità in programma?

Secondo il nuovo stanziamento di risorse che sarà inserito nel Rinnovo Contratto Statali 2019, ci saranno aumenti degli stipendi per i dipendenti pubblici. Gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.050 milioni di euro per il 2019, 1.075 milioni di euro per il 2020 e 1.125 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Ma le risorse potrebbero essere anche utilizzate per altri ambiti, come le assunzioni o proprio i buoni pasto. Ricordiamo che per il contratto enti locali 2018 l’ARAN ha già previsto alcune modifiche.

Una delle novità che bolle in pentola è quella della pausa pranzo che sarebbe portata da almeno mezz’ora ad almeno 10 minuti: una soluzione che potrebbe essere accettata anche dai sindacati perché potrebbe aiutare l’orario flessibile. Dall’altra parte, però, ci potrebbero essere problemi prorio per l’erogazione dei buoni pasto.

Potrebbe intervenire il MISE

Dai nuovi buoni pasto, comunque, come potrebbe essere delineato anche da un nuovo decreto ad hoc del MISE, di probabile prossima uscita, non sarà eliminato l’obbligo di indicare sul buono cartaceo il nome del titolare. Ferme restando le norme sull’accertamento e l’obbligo per il titolare di firmare il buono al momento dell’utilizzo.

Una delle disposizioni confermate, comunque, sarebbe quella della non cumulabilità. Che prevede che non possa essere utilizzato più di 1 ticket sostitutivo del servizio mensa alla volta. Sul blocchetto dei ticket è chiaramente stampata la scritta che dice che i buoni pasto non sono cumulabili. Ancora da decidere, tuttavia, se estendere la cumulabità da un massimo di 8 a un massimo di 10 ticket.

Ovviamente si attende la conferma per queste misure, visto che ancora tutto è ancora in discussione.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il 2019

Con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le conseguenze fiscali derivanti dell’utilizzo improprio dei buoni pasto.

Da sempre, infatti, gli operatori si interrogavano se un uso improprio dei suddetti buoni, in violazione delle regole stabilite dai decreti ministeriali, potesse essere contestato in sede di controllo fiscale. “Disconoscendo” la relativa non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR e se ciò si sarebbe riflesso sul datore di lavoro che si fosse attenuto a quanto previsto dalla normativa.

Il divieto di cumulo oltre gli otto buoni pasto

Secondo Il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122, non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici – previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro sarà tenuto di conseguenza alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.

Buoni pasto: quali Società li emettono?

Per concludere questo articolo, vediamo chi si occupa di emettere i buoni pasto.

Da subito le varie società si sono attivate per emettere i buoni pasto digitali, tra le più importanti troviamo Poste ItalianeSodexoQui e Pellegrini.

Le società emettitrici forniscono solitamente alle aziende e ai loro dipendenti un elenco dei negozi e dei supermercati convenzionati con il circuito, in cui si può usare la nuova card.

Le carte sono diverse tra loro. La “Postepay Lunch” ad esempio è fornita di microchip. Quindi il titolare della stessa può usarla per i generi alimentari oppure come una normale Postepay per prelevare contanti, ricaricare il cellulare ed acquistare beni e prodotti.

Convenzioni tra Società Emittenti, Aziende ed Enti Pubblici

Le società emittenti i buoni pasto stipulano un contratto di fornitura con gli Enti Pubblici e con le aziende (clienti). E un contratto di convenzionamento con i pubblici esercizi (affiliati) che prevedono degli sconti sul valore nominale (o facciale) del buono pasto.

Le aziende distribuiscono i buoni ai dipendenti, che spendono i buoni nella rete dei locali affiliati. Gli affiliati a loro volta rispediscono i buoni incassati alle società emettitrici. Queste rimborsano agli affiliati il valore dei buoni, meno la percentuale di sconto definita nel contratto di convenzionamento.

Il guadagno della società emettitrice è composto:

  • dalla differenza fra quanto pagato dalle aziende clienti e quanto rimborsato ai locali più il ristorno dell’IVA, esistendo un differenziale di IVA
  • dalla gestione finanziaria della liquidità che si genera nello sfasamento temporale tra l’acquisto dei buoni pasto da parte delle Aziende/PA che li assegnano ai propri dipendenti, e il pagamento degli esercenti che hanno fornito il pasto
  • dal valore dei buoni scaduti comprati da un’azienda cliente, ma mai utilizzati
  • da altre voci eventuali quali i “servizi aggiuntivi” forniti agli esercenti (servizi tecnici, amministrativi, ecc.).

La rappresentanza delle aziende del settore operanti in Italia è divisa:

  • nell’ambito di Confcommercio sono rappresentate, insieme all’Associazione dei Pubblici Esercizi FIPE, l’Associazione ANSEB (Associazione Nazionale Società Emettitrici Buono Pasto) che rappresenta alcune delle Aziende operanti nel settore
  • da settembre 2011, nell’ambito di Confindustria Federvarie, è stato costituito COBES (Comitato Buoni Pasto, Voucher Sociali e Servizi) che rappresenta le altre aziende.

 

Fonte: articolo di Simone Bellitto
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22 Febbraio 2021 10:58

[…] 60% di tali reclami (219 casi) si è peraltro concentrato su alcuni lotti delle convenzioni “Buoni pasto 7” e “Buoni pasto elettronici 1”. Con riferimento a tali iniziative, si ricorda che nel mese […]

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6 Aprile 2021 16:27

[…] nasce della causa promossa da una dipendente pubblica per ottenere, tra le varie richieste, il pagamento dei buoni pasti relativamente ai giorni in cui la dipendente che, fruendo di permessi per allattamento, non ha […]